Art. 11.
(Conferenze di servizi).

      1. Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono assunti in coerenza con le disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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